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Statuto

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

Art. 1) Con Atto Costitutivo in data 15 maggio 2002 è costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro denominata Circolo Nautico dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 2) L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.

Art. 3) L'Associazione ha sede legale e sociale a Roma, in Via della Giuliana, 37.

Art. 4) Possono essere istituite sedi secondarie nonché sezioni staccate, in Italia o all'estero, destinate anche a Basi Nautiche. Le sedi secondarie e le sezioni staccate sono istituite e/o variate con delibere del Consiglio direttivo. Tali delibere sono pienamente valide ed efficaci. Perdono efficacia ove sia manifestato contrario avviso da parte della maggioranza dei Soci nella prima Assemblea utile.

Art. 5) I colori dell'Associazione sono il blu, il giallo e il bianco; il Guidone Sociale è a forma di triangolo isoscele disposto orizzontalmente con al centro una croce giallo oro dalla bordura bianca ed una stella collocata nel primo quadrante del guidone con i colori bianco-oro. Il Presidente ed il Presidente onorario, i componenti del Consiglio direttivo e i Soci onorari possono fregiarsi di guidoni dell'Associazione integrati, nel lato più piccolo, rispettivamente, di tre bande color oro intervallate da un filo bianco, di due bande color oro intervallate da un filo bianco e di una banda color oro e filo bianco.

Art. 6) Il Circolo Nautico dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri si propone i seguenti scopi:

  1. la promozione, diffusione, conoscenza e pratica delle attività nautiche in genere ed in particolare dello sport della vela, la partecipazione e l'organizzazione di competizioni sportive, attività culturali, ricreative, formative, turistiche e del tempo libero;
  2. l'istituzione e la gestione di servizi, strutture, centri estivi ed invernali per le finalità di cui al precedente punto a) e comunque per lo svolgimento delle attività che siano giudicate idonee al raggiungimento degli scopi sociali;
  3. la promozione e partecipazione ad iniziative volte alla tutela ambientale in Italia, con particolare riferimento al patrimonio costiero, marino e fluviale;
  4. l'adesione in Italia ed all'estero a competizioni sportive ed a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
  5. l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione, centri di studio ed addestramento nel settore sportivo, ricreativo, turistico e culturale inerenti allo sport della vela ed alle attività nautiche in genere;
  6. la redazione, la pubblicazione e la diffusione di riviste, libri, opuscoli, prontuari, audiovisivi nonché lo sviluppo di software connessi allo sport, alla teoria ed alla pratica della vela e delle attività nautiche;
  7. lo svolgimento di attività di ricerca documentazione e sperimentazione concernente l'attività sportiva e ricreativa della vela e della nautica;
  8. la partecipazione ad altre associazioni od enti, siano essi sportivi o culturali in genere, ovvero che, comunque, abbiano finalità coerenti con gli scopi di cui alle precedenti lettere, fermo restando il vincolo di cui all'articolo 2);
  9. il compimento di ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile al raggiungimento delle finalità associative.

Con apposito Regolamento sono disciplinate le attività dell'Associazione.

Art. 7) La durata dell'Associazione è illimitata: lo scioglimento viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 8) Possono far parte dell'Associazione i dipendenti ed il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in servizio o in quiescenza, e loro familiari, ed anche altri soggetti che, presentati da almeno tre soci tra i quali un socio fondatore, possiedano i requisiti morali e idonei a far parte dell'Associazione, come tali riconosciuti meritevoli con delibera motivata del Consiglio Direttivo. Il numero dei soci non ricompresi tra il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, o in quiescenza, ed i loro familiari non può superare il 50% del numero di questi ultimi soci.
L'Associazione è composta da:

  1. Soci fondatori, che sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
  2. Soci Onorari e/o Benemeriti, i quali sono nominati tali per particolari benemerenze acquisite nel settore dello sport e della cultura. La loro nomina, proposta dal Presidente, dovrà essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Sono Soci Onorari di diritto i Presidenti Onorari ancorché cessati dalla carica di cui al successivo art. 26.
  3. Soci Effettivi, che sono coloro i quali hanno richiesto di far parte dell'Associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo;
  4. Soci familiari conviventi e Junior, i quali ultimi sono gli iscritti di età inferiore ai diciotto anni.

Hanno diritto di voto tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età. Tutti i Soci hanno diritto di frequentare gli ambienti sociali e di usufruire, secondo le norme del regolamento, dei vantaggi che l'associazione offre, di usare il materiale sociale e di intervenire alle manifestazioni organizzate. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 9) Per ottenere l'ammissione come Socio (effettivo, familiare o junior), l'aspirante dovrà presentare, secondo le modalità indicate nel regolamento, domanda al Consiglio Direttivo, od al Socio a ciò delegato, dichiarando altresì di aver preso visione dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto e di accettarli incondizionatamente.

Art. 10) I Soci sono tenuti a pagare la quota di associazione al momento dell'ammissione e la quota di partecipazione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo, distinte per i Soci junior, e, altresì, sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolarmente adottate dall'Associazione, assumendo sempre un comportamento irreprensibile sia dentro i locali sociali che all'esterno, partecipando alle attività prescelte, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Art. 11) I Soci cessano di far parte dell'Associazione per:

  1. a) decesso;
  2. recesso;
  3. morosità: qualora il socio non abbia provveduto al pagamento delle quote associative entro la scadenza e secondo le modalità previste nei regolamenti;
  4. indegnità: qualora il Socio, con il suo comportamento si sia posto in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione;
  5. è, altresì, causa di indegnità la condanna per ciascuno dei reati penali previsti dal Codice penale contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione (ad esclusione del reato di abuso di ufficio), la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, il bilancio societario, l'ambiente, la navigazione e quant'altro reato risulti confliggente con gli scopi dell'associazione.

L'esclusione per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione per indegnità viene sancita dal Collegio dei Probiviri. L'esclusione avviene di diritto in caso di sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui al precedente punto e). Dopo sentenza non definitiva di condanna, il socio può essere sospeso dall'Associazione sino alla definizione del procedimento penale con delibera del Collegio dei Probiviri che dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo posta al Socio. Il Socio escluso non può essere riammesso salvo che non intervenga pronuncia di riabilitazione oppure che l'esclusione sia dovuta al mancato pagamento delle quote sociali; in tal caso egli potrà essere riammesso previo versamento delle quote arretrate e dell'eventuale sanzione pecuniaria stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Socio receduto, gli eventi causa del Socio deceduto o il Socio escluso per morosità od indegnità non hanno diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun titolo. Il Socio che recede o il Socio escluso per indegnità deve comunque regolarizzare ogni eventuale sua posizione debitoria.

TITOLO III - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE, RENDICONTO

Art. 12) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

  1. quote associative;
  2. proventi delle manifestazioni organizzate;
  3. contributi ed elargizioni di Soci, di terzi e di Enti pubblici o privati;
  4. proventi di ogni attività di tipo commerciale inerente agli scopi sociali, secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di associazioni;
  5. ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.

Art. 13) Il Patrimonio Sociale è costituito da:

  1. materiale ed attrezzi sportivi;
  2. trofei aggiudicati in competizioni sportive;
  3. tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione.

Art. 14) L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione. Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati al miglioramento delle attività associative. Il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo dell'Associazione, redatti dal Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, entro novanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 15) Gli organi dell'Associazione sono:

  1. il Presidente Onorario
  2. il Presidente
  3. il Consiglio Direttivo
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti
  5. il Collegio dei Probiviri
  6. l'Assemblea dei Soci

Le prestazioni e le cariche di tutti i componenti gli organi sociali sono a titolo gratuito ed onorifico, salvo il rimborso delle spese vive sostenute dal Presidente Onorario, dal Presidente e dagli altri membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri nell'espletamento dei compiti assegnati dal presente Statuto e/o di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio Direttivo, nei limiti di quelle spese strettamente strumentali a detti compiti e incarichi, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e secondo i principi e criteri indicati con apposito regolamento. Le spese devono essere autorizzate dal Presidente o suo delegato; il Presidente ne darà sintetica comunicazione al Consiglio Direttivo. Le cariche sociali sono incompatibili tra loro e non sono cumulabili. Tutte le cariche sociali sono rinnovabili.

Art. 16) L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità dei Soci e le sue delibere vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. La convocazione dell'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è fatta mediante affissione dell'Avviso di Convocazione nei locali della sede sociale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione nel caso dell'Assemblea Straordinaria e di almeno quindici giorni nel caso dell'Assemblea Ordinaria. Nell'avviso di Convocazione, firmato dal Presidente dell'Associazione, devono essere indicati l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora fissati, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 17) L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che ha luogo almeno due ore dopo quella fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. All'Assemblea partecipano tutti i Soci aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio nelle assemblee ha diritto ad un voto. Non è ammessa, in nessun caso, la rappresentanza a mezzo delega.

Art. 18) L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di impedimento, dal Vice Presidente. L'Assemblea elegge il Segretario dell'Assemblea stessa e, ove necessario, due Scrutatori. L'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali o per argomenti che riguardino le persone dei Soci si procede a scrutinio segreto. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e raccolto nel registro "Libro degli Atti dell'Associazione" numerato in ciascun foglio.

Art. 19) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Sono compiti dell'assemblea Ordinaria:

  1. l'approvazione del Bilancio Consuntivo e di quello Preventivo annuali;
  2. l'elezione quadriennale dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
  3. l'approvazione annuale della Relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente;
  4. la discussione e l'approvazione di tutti gli argomenti, che non siano di competenza dell'Assemblea Straordinaria, sottoposti al suo esame su delibera del Consiglio Direttivo.

Per l'approvazione dei Bilanci consuntivi e Preventivi i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non hanno diritto di voto. L'Assemblea Ordinaria delibera in prima e in seconda convocazione a maggioranza semplice dei voti espressi; nei voti espressi non sono ricompresi gli astenuti ed i voti nulli.

Art. 20) L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o da un quarto dei Soci aventi diritto di voto.
L'Assemblea Straordinaria delibera:

  1. sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
  2. sullo scioglimento dell'Associazione;

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima e in seconda convocazione a maggioranza semplice dei voti espressi; nei voti espressi non sono ricompresi gli astenuti ed i voti nulli.

Art. 21) Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea Ordinaria, è composto di un Presidente e due membri, nonché da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione, la sostituzione avviene sulla base del maggior numero di voti. I Probiviri deliberano in materia di sanzioni disciplinari.

Art. 22) Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea Ordinaria, è composto da un Presidente, due componenti e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione, la sostituzione avviene sulla base del maggior numero di voti.
I Revisori hanno il dovere di controllo sulla gestione dell'Associazione, spetta pertanto a loro:

  1. accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
  2. la redazione di una Relazione sui Bilanci annuali;
  3. la facoltà di accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale;
  4. la facoltà, in qualsiasi momento e anche individualmente, di procedere ad atti di ispezione e controllo.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea Ordinaria, è composto da un massimo di sette membri, compreso il Presidente, votati tra i Soci dell'associazione aventi diritto di voto. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. Il consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione. In caso di mancanza definitiva di un Consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo è integrato con il primo dei non eletti. Nel caso l'integrazione non sia possibile si procede ad elezione parziale mediante Comunicazione di Convocazione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva dei Soci entro trenta giorni dalla data di mancanza del Consigliere e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di convocazione.
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo non può ridursi a meno di cinque: in questo caso si procede alla Convocazione come sopra dell'Assemblea Straordinaria Elettiva ed i nuovi eletti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure su domanda di almeno la metà più uno dei Consiglieri; esso deve, comunque, essere riunito almeno ogni sei mesi con l'obbligo di invito a partecipare del Collegio dei Revisori dei Conti. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, e sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, in quelle segrete la parità comporta il riesame della proposta. Non è ammessa, in nessun caso, delega.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Spetta, pertanto, al Consiglio, a puro titolo esemplificativo:

  1. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
  2. amministrare con oculatezza i beni dell'Associazione e quelli dalla stessa detenuti a qualsiasi titolo;
  3. redigere, applicare e modificare il Regolamento;
  4. stabilire le quote sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche;
  5. deliberare circa l'ammissione di nuovi Soci e l'esclusione di Soci morosi e sull'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie;
  6. redigere i Bilanci Consuntivi e Preventivi annuali;
  7. istituire e/o modificare le sedi delle Basi nautiche, delle eventuali sedi secondarie o sezioni in altre città;
  8. nominare e/o incaricare eventuali collaboratori, consulenti, commissioni tecniche, determinandone il compenso, e conferire deleghe;
  9. compiere tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'Assemblea o al Presidente.

Art. 25) Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale; viene eletto dal Consiglio Direttivo tra uno dei suoi componenti, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto o rinominato.
Compiti del Presidente sono:

  1. sovrintendere l'attività sociale di ogni settore, in conformità alle delibere dell'Assemblea dei Soci;
  2. convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmare le delibere;
  3. firmare il Bilancio Consuntivo e Preventivo annuale da presentare all'Assemblea;
  4. redigere la Relazione Annuale sulle attività svolte nell'esercizio precedente;
  5. convocare e dichiarare aperte le Assemblee.

In caso di necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione che deve avvenire non oltre trenta giorni dall'emissione del provvedimento. In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione della riunione del Consiglio direttivo almeno entro sessanta giorni dalle dimissioni.

Art. 26) La carica di Presidente Onorario viene proposta dal Consiglio Direttivo al Segretario Generale pro-tempore della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Conseguentemente alla nomina, il Presidente Onorario acquisisce di diritto la qualifica di Socio Onorario come disposto dal precedente art. 8, lett. b).

TITOLO V - SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 27) Nei confronti dei Soci che tengano una condotta non conforme ai principi ispirativi dell'Associazione, di lealtà sportiva o civilmente indegna, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

  1. ammonizione;
  2. deplorazione;
  3. sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
  4. radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Collegio dei Probiviri e devono essere comunicate entro sette giorni al Consiglio Direttivo.

TITOLO VI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 28) Ogni controversia tra associati o tra questi e l'associazione e/o i suoi Organi sociali, inerente all'attività dell'associazione, dovrà essere sottoposta, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di tre Arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o in difetto dal Presidente regionale del C.O.N.I. nella cui Regione si trova la sede dell'Associazione. Gli Arbitri decideranno secondo equità e senza formalità di procedura con lodo non impugnabile. Il mancato rispetto di questa clausola costituisce illecito disciplinare.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO, DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE

Art. 29) In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, deliberato dall'Assemblea Straordinaria e con nomina di uno o più Liquidatori, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità o di beneficenza, fatta salva, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 30) Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si osservano le disposizioni di Legge e, se applicabili, le norme stabilite dal C.O.N.I., dalla Federazione Italiana Vela.

Art. 31) Nelle more dell'adozione di apposito regolamento che disciplini nel dettaglio le attività dell'associazione e quanto altro necessario per l'attuazione del presente Statuto, ogni determinazione è adottata con delibera del Consiglio Direttivo.

Roma, li 15/05/02

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Nautico Chigi - Circolo Nautico dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via della Mercede n.9 - 00187 Roma