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Chi siamoStatutoTITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPIArt. 1) Con Atto Costitutivo in data 15 maggio 2002 è costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro denominata Circolo Nautico dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri Art. 2) L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale. Art. 3) L'Associazione ha sede legale e sociale a Roma, in Via della Giuliana, 37. Art. 4) Possono essere istituite sedi secondarie nonché sezioni staccate, in Italia o all'estero, destinate anche a Basi Nautiche. Le sedi secondarie e le sezioni staccate sono istituite e/o variate con delibere del Consiglio direttivo. Tali delibere sono pienamente valide ed efficaci. Perdono efficacia ove sia manifestato contrario avviso da parte della maggioranza dei Soci nella prima Assemblea utile. Art. 5) I colori dell'Associazione sono il blu, il giallo e il bianco; il Guidone Sociale è a forma di triangolo isoscele disposto orizzontalmente con al centro una croce giallo oro dalla bordura bianca ed una stella collocata nel primo quadrante del guidone con i colori bianco-oro. Il Presidente ed il Presidente onorario, i componenti del Consiglio direttivo e i Soci onorari possono fregiarsi di guidoni dell'Associazione integrati, nel lato più piccolo, rispettivamente, di tre bande color oro intervallate da un filo bianco, di due bande color oro intervallate da un filo bianco e di una banda color oro e filo bianco. Art. 6) Il Circolo Nautico dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri si propone i seguenti scopi:
Con apposito Regolamento sono disciplinate le attività dell'Associazione. Art. 7) La durata dell'Associazione è illimitata: lo scioglimento viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria. TITOLO II - ASSOCIATIArt. 8) Possono far parte dell'Associazione i
dipendenti ed il personale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, in servizio o in quiescenza, e loro familiari, ed anche
altri soggetti che, presentati da almeno tre soci tra i quali un
socio fondatore, possiedano i requisiti morali e idonei a far parte
dell'Associazione, come tali riconosciuti meritevoli con delibera
motivata del Consiglio Direttivo. Il numero dei soci non ricompresi
tra il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, o in quiescenza, ed i loro familiari non può superare il
50% del numero di questi ultimi soci.
Hanno diritto di voto tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età. Tutti i Soci hanno diritto di frequentare gli ambienti sociali e di usufruire, secondo le norme del regolamento, dei vantaggi che l'associazione offre, di usare il materiale sociale e di intervenire alle manifestazioni organizzate. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Art. 9) Per ottenere l'ammissione come Socio (effettivo, familiare o junior), l'aspirante dovrà presentare, secondo le modalità indicate nel regolamento, domanda al Consiglio Direttivo, od al Socio a ciò delegato, dichiarando altresì di aver preso visione dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto e di accettarli incondizionatamente. Art. 10) I Soci sono tenuti a pagare la quota di associazione al momento dell'ammissione e la quota di partecipazione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo, distinte per i Soci junior, e, altresì, sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolarmente adottate dall'Associazione, assumendo sempre un comportamento irreprensibile sia dentro i locali sociali che all'esterno, partecipando alle attività prescelte, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione. Art. 11) I Soci cessano di far parte dell'Associazione per:
L'esclusione per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione per indegnità viene sancita dal Collegio dei Probiviri. L'esclusione avviene di diritto in caso di sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui al precedente punto e). Dopo sentenza non definitiva di condanna, il socio può essere sospeso dall'Associazione sino alla definizione del procedimento penale con delibera del Collegio dei Probiviri che dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo posta al Socio. Il Socio escluso non può essere riammesso salvo che non intervenga pronuncia di riabilitazione oppure che l'esclusione sia dovuta al mancato pagamento delle quote sociali; in tal caso egli potrà essere riammesso previo versamento delle quote arretrate e dell'eventuale sanzione pecuniaria stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Socio receduto, gli eventi causa del Socio deceduto o il Socio escluso per morosità od indegnità non hanno diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun titolo. Il Socio che recede o il Socio escluso per indegnità deve comunque regolarizzare ogni eventuale sua posizione debitoria. TITOLO III - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE, RENDICONTOArt. 12) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
Art. 13) Il Patrimonio Sociale è costituito da:
Art. 14) L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione. Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati al miglioramento delle attività associative. Il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo dell'Associazione, redatti dal Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, entro novanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale. TITOLO IV - ORGANI SOCIALIArt. 15) Gli organi dell'Associazione sono:
Le prestazioni e le cariche di tutti i componenti gli organi sociali sono a titolo gratuito ed onorifico, salvo il rimborso delle spese vive sostenute dal Presidente Onorario, dal Presidente e dagli altri membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri nell'espletamento dei compiti assegnati dal presente Statuto e/o di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio Direttivo, nei limiti di quelle spese strettamente strumentali a detti compiti e incarichi, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e secondo i principi e criteri indicati con apposito regolamento. Le spese devono essere autorizzate dal Presidente o suo delegato; il Presidente ne darà sintetica comunicazione al Consiglio Direttivo. Le cariche sociali sono incompatibili tra loro e non sono cumulabili. Tutte le cariche sociali sono rinnovabili. Art. 16) L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità dei Soci e le sue delibere vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. La convocazione dell'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è fatta mediante affissione dell'Avviso di Convocazione nei locali della sede sociale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione nel caso dell'Assemblea Straordinaria e di almeno quindici giorni nel caso dell'Assemblea Ordinaria. Nell'avviso di Convocazione, firmato dal Presidente dell'Associazione, devono essere indicati l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora fissati, sia in prima che in seconda convocazione. Art. 17) L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che ha luogo almeno due ore dopo quella fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. All'Assemblea partecipano tutti i Soci aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio nelle assemblee ha diritto ad un voto. Non è ammessa, in nessun caso, la rappresentanza a mezzo delega. Art. 18) L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di impedimento, dal Vice Presidente. L'Assemblea elegge il Segretario dell'Assemblea stessa e, ove necessario, due Scrutatori. L'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali o per argomenti che riguardino le persone dei Soci si procede a scrutinio segreto. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e raccolto nel registro "Libro degli Atti dell'Associazione" numerato in ciascun foglio. Art. 19) L'Assemblea Ordinaria deve essere
convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro novanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Per l'approvazione dei Bilanci consuntivi e Preventivi i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non hanno diritto di voto. L'Assemblea Ordinaria delibera in prima e in seconda convocazione a maggioranza semplice dei voti espressi; nei voti espressi non sono ricompresi gli astenuti ed i voti nulli. Art. 20) L'Assemblea Straordinaria è convocata
dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Essa deve
inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da
almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o da un quarto
dei Soci aventi diritto di voto.
L'Assemblea Straordinaria delibera in prima e in seconda convocazione a maggioranza semplice dei voti espressi; nei voti espressi non sono ricompresi gli astenuti ed i voti nulli. Art. 21) Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea Ordinaria, è composto di un Presidente e due membri, nonché da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione, la sostituzione avviene sulla base del maggior numero di voti. I Probiviri deliberano in materia di sanzioni disciplinari. Art. 22) Il Collegio dei Revisori dei Conti,
eletto dall'Assemblea Ordinaria, è composto da un Presidente, due
componenti e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza,
non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione, la
sostituzione avviene sulla base del maggior numero di voti.
Art. 23) Il Consiglio Direttivo, eletto
dall'Assemblea Ordinaria, è composto da un massimo di sette membri,
compreso il Presidente, votati tra i Soci dell'associazione aventi
diritto di voto. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro
anni. Il consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il
Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione.
In caso di mancanza definitiva di un Consigliere prima della
scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo è integrato con il
primo dei non eletti. Nel caso l'integrazione non sia possibile si
procede ad elezione parziale mediante Comunicazione di Convocazione
dell'Assemblea Straordinaria Elettiva dei Soci entro trenta giorni
dalla data di mancanza del Consigliere e l'Assemblea dovrà tenersi
entro trenta giorni dalla data di convocazione. Art. 24) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Spetta, pertanto, al Consiglio, a puro titolo esemplificativo:
Art. 25) Il Presidente dell'Associazione ha la
rappresentanza legale e la firma sociale; viene eletto dal
Consiglio Direttivo tra uno dei suoi componenti, dura in carica un
quadriennio e può essere rieletto o rinominato.
In caso di necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione che deve avvenire non oltre trenta giorni dall'emissione del provvedimento. In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione della riunione del Consiglio direttivo almeno entro sessanta giorni dalle dimissioni. Art. 26) La carica di Presidente Onorario viene proposta dal Consiglio Direttivo al Segretario Generale pro-tempore della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Conseguentemente alla nomina, il Presidente Onorario acquisisce di diritto la qualifica di Socio Onorario come disposto dal precedente art. 8, lett. b). TITOLO V - SANZIONI DISCIPLINARIArt. 27) Nei confronti dei Soci che tengano una condotta non conforme ai principi ispirativi dell'Associazione, di lealtà sportiva o civilmente indegna, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Collegio dei Probiviri e devono essere comunicate entro sette giorni al Consiglio Direttivo. TITOLO VI - CLAUSOLA COMPROMISSORIAArt. 28) Ogni controversia tra associati o tra questi e l'associazione e/o i suoi Organi sociali, inerente all'attività dell'associazione, dovrà essere sottoposta, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di tre Arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o in difetto dal Presidente regionale del C.O.N.I. nella cui Regione si trova la sede dell'Associazione. Gli Arbitri decideranno secondo equità e senza formalità di procedura con lodo non impugnabile. Il mancato rispetto di questa clausola costituisce illecito disciplinare. TITOLO VII - SCIOGLIMENTO, DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIEArt. 29) In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, deliberato dall'Assemblea Straordinaria e con nomina di uno o più Liquidatori, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità o di beneficenza, fatta salva, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla Legge. Art. 30) Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si osservano le disposizioni di Legge e, se applicabili, le norme stabilite dal C.O.N.I., dalla Federazione Italiana Vela. Art. 31) Nelle more dell'adozione di apposito regolamento che disciplini nel dettaglio le attività dell'associazione e quanto altro necessario per l'attuazione del presente Statuto, ogni determinazione è adottata con delibera del Consiglio Direttivo. Roma, li 15/05/02 |
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